D.P.R.
431 del 09.10.1997 per il rilascio della Patente nautica
Gli
allegati: A - D
- E - F
Gazzetta Ufficiale
17.12.1997 Serie Generale n. 293
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE
in materia di progettazione, costruzione e immissione in
commercio di unità da diporto, che autorizza l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo per la disciplina
delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità
da diporto;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
Emana il seguente regolamento:
Art.1 - Oggetto
1. Le disposizioni del
presente regolamento disciplinano il rilascio, la
convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per
il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese
le navi da diporto.
2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità
e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.
Art.2 - Comando e condotta
delle unità da diporto
1. Chi assume il comando e
la condotta di un'unità da diporto di lunghezza non
superiore a 24 metri deve essere munito di una delle
patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa quando a bordo dell'unità sia installato un motore
avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a
carburazione a due tempi, o a 1.000 cc. se a carburazione
a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a
carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc. se
a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o
a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di
lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso
della patente per nave da diporto di cui all'articolo 4.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di
lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei
miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un
motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate
al comma 1, lettera b), é richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con
motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;
b) aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore
nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e
motovelieri;
c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela
con superficie velica superiore a quattro metri quadrati
nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio
dalla costa;
d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di
moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle
lettere b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un
motore avente potenza e cilindrate inferiori a quelle
previste al comma 1, lettera b).
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3,
per la partecipazione all'attività di istruzione svolta
dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite
dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana,
ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a
condizione che le attività stesse si svolgano sotto la
responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano
coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per
i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
Art.3 - Patenti per il
comando e la condotta di unità da diporto
1. Le patenti per il
comando e la condotta delle unità da diporto aventi una
lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti
specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed
alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a
vela con motore ausiliario e dei motovelieri.
3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma
1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta
delle sole unità a motore.
Art.4 - Patente per il
comando delle navi da diporto
1. La patente per navi da
diporto abilita al comando delle unità destinate alla
navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a
24 metri.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da
diporto possono comandare e condurre unità da diporto di
lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela
con motore ausiliario e motoveliero.
Art.5 - Requisiti fisici
per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere le
patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, né la
convalida delle stesse, coloro che siano affetti da
malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o
minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate
nell'allegato A al presente regolamento che impediscono di svolgere
con sicurezza le operazioni inerenti la patente da
conseguire o da convalidare.
2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è
effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni
in materia medico-legale. L'accertamento può essere
effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità,
o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da
un medico militare in servizio permanente effettivo o da
un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o
da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso
l'accertamento é effettuato presso la struttura pubblica
di appartenenza o all'interno di gabinetti medici dotati
delle necessarie attrezzature.
3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre
indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili
si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze
organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il
sanitario può rilasciare certificazione di idoneità,
solo quando accerti e dichiari che le stesse non
pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la
patente abilita. L'interessato, a proprie spese, può
richiedere di essere sottoposto a visita da parte della
Commissione medica locale di cui al comma 6.
4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il
giudizio di idoneità può essere demandato alla
Commissione medica locale di cui al comma 6, che indica
anche l'eventuale termine entro il quale effettuare il
successivo controllo, cui é subordinato il rilascio o la
conferma o la revisione della patente.
5. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici é
demandato alle commissioni mediche locali costituite in
ogni provincia presso le unità sanitarie locali del
capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne é fatta richiesta dalla
autorità marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l'idoneità
e la sicurezza della condotta dell'unità da diporto.
6. La commissione medica locale, in relazione alle
minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive,
può stabilire per i soggetti indicati alla lettera a) del
comma 5, termini di validità delle patenti ridotti in
relazione al tipo di abilitazione richiesta.
7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6
é ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei
trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi
del parere espresso dagli organi sanitari periferici delle
Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per
i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di
revoca della patente nautica per perdita dei requisiti
fisici e psichici.
8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti
sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli
interessati.
9. L'accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla data
di presentazione della domanda per sostenere l'esame di
abilitazione. Il certificato medico deve essere conforme
al modello previsto all'allegato B) del presente
regolamento.
Art.6 - Requisiti morali
per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la
patente nautica coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad
una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non
siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la
navigazione senza alcun limite dalla costa e per il
comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato
condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22
dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per
reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i
motivi di cui ai commi 1 e 2 é ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.7 -
Requisiti per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli
esami per il conseguimento delle patenti di cui
all'articolo 3 gli interessati devono aver compiuto il
diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il
conseguimento della patente per navi da diporto gli
interessati devono essere in possesso della patente di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), da almeno un
triennio.
3. Nell'istanza di ammissione agli esami é dichiarata la
eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a
motore.
Art.8 -
Autorità competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al
rilascio delle patenti nautiche:
a) le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali
marittimi e gli Uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione per le patenti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) le Capitanerie di Porto e gli Uffici circondariali
marittimi per le patenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b);
c) le Capitanerie di Porto, per le patenti di cui
all'articolo 4.
2. Le patenti sono conformi al modello riportato
nell'allegato C) al presente regolamento.
Art.9 -
Commissioni di esame
1. L'esame per il
conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), é sostenuto dinanzi ad un esaminatore
nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Capo del
circondario marittimo, scelto tra gli Ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto in s.p.e., tra gli Ufficiali
superiori del corpo di stato maggiore e delle Capitanerie
di porto in congedo, tra i docenti degli Istituti nautici
o professionali di navigazione o di attrezzatura e
manovra, tra il personale della gente di mare in possesso
del titolo professionale non inferiore a quello di padrone
marittimo ovvero, da un esaminatore, nominato dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, scelto tra i medesimi soggetti,
nonché tra i funzionari del Ministero dei trasporti e
della navigazione abilitati, a norma della legge 1
dicembre 1986, n.870. Per la prova pratica di navigazione
l'esaminatore é assistito da un esperto velista designato
dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale
italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della
patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è
nominata dal Capo del circondario marittimo ed è
costituita:
a) dal Presidente, scelto tra gli ufficiali superiori in
servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle
Capitanerie di Porto, tra i docenti degli Istituti nautici
o professionali di navigazione o di attrezzatura e
manovra, ovvero tra Capitani di lungo corso qualificati
comandanti di navi mercantili dalle convenzioni
internazionali. In mancanza, le funzioni di presidente
sono svolte dal Capo del circondario marittimo;
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di
grado non inferiore a sottotenente di vascello in possesso
del titolo professionale di capitano di lungo corso o di
aspirante capitano di lungo corso, ovvero da un capitano
di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso,
in qualità di membro;
c) da un esperto velista designato dalla Federazione
italiana della vela o dalla Lega navale italiana, in
qualità di membro, per lo svolgimento della prova pratica
di navigazione a vela.
3. La commissione d'esame per il conseguimento della
patente per il comando delle navi da diporto, di cui
all'articolo 4, é nominata dal Capo del compartimento
marittimo, con le modalità indicate al comma 2, lettere
a) e b).
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esami sono
svolte da un sottufficiale del corpo delle Capitanerie di
porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è contenuto
nell'allegato
D; il programma d'esame per il conseguimento della
patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è
contenuto nell'allegato
E; il programma d'esame per il conseguimento della
patente di cui all'articolo 4, è contenuto nell'allegato
F.
Art. 10 -
Domanda di ammissione agli esami
1. I candidati agli esami
per il conseguimento delle patenti nautiche presentano
istanza alla competente autorità marittima o agli uffici
provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in
bollo, conforme all'allegato G), corredata dal certificato
medico di cui all'articolo 5, da due foto formato tessera
e dall'attestazione di pagamento del tributo previsto per
l'ammissione agli esami.
2. Copia della domanda, completa di visto, data e numero
di protocollo dell'autorità marittima o dell'ufficio
provinciale della M.C.T.C, é restituita al candidato e
costituisce, accompagnata da un documento di identità
personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a
bordo delle unità da diporto ai sensi dell'articolo 27.
3. Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre
mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi. Le prove di
esame non possono essere sostenute prima che siano
trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità
da diporto.
Art. 11 -
Accertamento dei requisiti morali
1. Per l'accertamento del
possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 6,
l'Autorità marittima o gli uffici provinciali della
M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi
momento, il certificato del casellario giudiziale.
2. Per i cittadini stranieri, in sostituzione del
certificato del casellario giudiziale, può essere
acquisita una dichiarazione rilasciata dall'autorità
consolare.
Art. 12 -
Candidati agli esami già in possesso di una abilitazione
1. I candidati agli esami
che sono in possesso di una patente limitata al comando e
alla condotta di unità da diporto per la sola navigazione
a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per
conseguire l'abilitazione comprensiva anche della
navigazione a vela, devono sostenere la sola prova
pratica.
2. l candidati agli esami, che sono in possesso di patente
per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per
conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza
dalla costa devono sostenere un esame integrativo teorico
sulle materie non comprese nel programma di esame previsto
per l'abilitazione posseduta.
3. l soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi
agli esami, devono presentare istanza ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, corredata della documentazione
indicata al medesimo comma 1, nonché copia della patente
nautica posseduta.
4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme
riguardanti l'autorizzazione provvisoria e, per poter
sostenere gli esami, devono richiedere al competente
Ufficio la prenotazione, di cui all'articolo 14.
Art. 13 -
Conseguimento delle patenti senza esami
1. Gli ufficiali del Corpo
di stato maggiore e delle Capitanerie di porto, in
servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono
conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 3
e 4 del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio
permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato
al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da
parte della Marina militare, possono conseguire, senza
esami, le patenti di cui all'articolo 3, nei limiti
dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono
essere conseguite senza esami dal personale militare della
Guardia di finanza in servizio permanente o volontari di
truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al
comando di unità navale rilasciata dai Comandi della
Guardia di finanza.
3. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita
anche al personale delle stesse Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in
possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui
agli articoli 5 e 6.
4. I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono
comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una
dichiarazione del comando di appartenenza. Per il
rimanente personale i requisiti sono attestati dal
possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai
Comandi della Guardia di finanza per la navigazione entro
sei miglia dalla costa abilitano alla navigazione entro
dodici miglia dalla costa.
6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti
interessati oltre alla abilitazione indicata al comma 5,
devono presentare la domanda di cui all'articolo 10,
corredata dal certificato medico, marca da bollo, due foto
formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento
della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso
rendiconto.
Art. 14 -
Calendario degli esami
1. I candidati in possesso
dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 10,
comma 2, in corso di validità, per sostenere gli esami,
devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere
l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda,
provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni
comprovanti il pagamento della tassa per il rilascio della
patente e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché la
marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa
seguito la convocazione del candidato a sostenere l'esame.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni
ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati
che devono essere sottoposti ad esame, nominando una o più
commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e
pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque
giorni successivi dalla data della dichiarazione di
disponibilità all'esame.
3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate
quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la
dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero, quando
il candidato regolarmente convocato, indipendentemente dai
motivi, non si sia presentato all'esame per due volte.
Art. 15 -
Svolgimento dell'esame
1. Le prove di esame sono
pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito
di un documento di identificazione in corso di validità.
2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica.
La prova teorica é svolta in base ai programmi previsti
per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi
audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici
e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di
conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e
marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione
del giudizio.
3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono
ammessi alla prova pratica.
4. La prova pratica per il conseguimento della patente di
cui all'articolo 3, lettera a), é svolta su unità da
diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso
di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la
prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all'articolo 3, lettera b), é effettuata su unità da
diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso
di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la
quale si richiede l'abilitazione.
5. La prova pratica per il conseguimento della patente di
cui all'articolo 4, é svolta su nave da diporto ovvero,
in caso di indisponibilità, su unità avente lunghezza
fuori tutto non inferiore a metri venti.
6. L'unità da diporto impiegata nella prova pratica deve
essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni
causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la
prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato,
un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità
da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.
7. L'esame si intende concluso con esito favorevole
qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.
8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica
possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese
dalla data di esame, presso la stessa sede e con le
modalità previste dal comma 2, dell'articolo 14.
9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e
non quella pratica, può sostenere nuovamente solo la
prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e
con le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 2.
10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o
quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti
di tasse o tributi.
Art.
16 - Verbali di esame per patenti nautiche
1. Per ciascuna seduta di
esame è redatto a cura del segretario apposito verbale,
firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri della
Commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono
riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale
delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico,
il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al
fascicolo del candidato.
2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti
in ordine cronologico dal competente Ufficio marittimo o
della M.C.T.C.
Art. 17 -
Rilascio delle patenti nautiche
1. Al termine della prova
pratica, il presidente della commissione, o l'esaminatore,
provvede alla consegna della relativa patente nautica,
previa apposizione sul documento stesso della propria
firma e di quella del candidato.
2. Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non
idonei alla prova teorica o a quella pratica sono tenute
in sospeso per l'eventuale rilascio dopo la ripetizione
della prova ai sensi dell'articolo 15, comma 8 e 9.
3. La patente predisposta per i candidati che non hanno
superato l'esame é annullata e allegata al relativo
fascicolo.
4. Per i soggetti già in possesso di una abilitazione, il
rilascio della nuova patente é subordinato al ritiro
della precedente che é annullata ed acquisita al
fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente é
data comunicazione all'autorità che ha provveduto al
rilascio.
Art.
18 - Registro delle patenti nautiche
1. Gli Uffici marittimi e
quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle
patenti rilasciate ed alle successive variazioni in un
registro conforme al modello approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
Il modello di registro delle
patenti nautiche é stato approvato con D.M. 11 giugno
1998 (G.U. n.152/1998).
Art. 19 -
Durata e convalida delle patenti
1. La patente nautica ha
una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di
conferma della validità. La durata é ridotta ad anni
cinque per coloro che al momento del rilascio o della
convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
La richiesta di convalida può essere presentata anche
prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva
decorre dalla data di convalida.
2. La validità della patente, di cui al comma 1, per
coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche
o minorazioni anatomiche o funzionali può essere limitata
anche ad un periodo più breve in conformità alle
prescrizioni riportate nel certificato di idoneità fisica
di cui all'articolo 5.
3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare
di assumere il comando e la condotta di unità da diporto.
La richiesta di convalida della patente può essere
effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal
caso, la durata successiva decorre dalla data di
convalida.
4. Per la convalida della patente il titolare deve
inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata,
all'Ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal
certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5.
L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere i
requisiti morali di cui all'articolo 6, nonché
l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o
alla condotta di unità da diporto compilando a tale scopo
i quadri A, B, E ed F della domanda di cui all'allegato
G).
5. Il competente Ufficio, provvede alla convalida della
patente ovvero invia all'interessato, nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un
talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e
recante la seguente dicitura: "Patente nautica n.
_____ Validità confermata fino al_______ " seguita
dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della
convalida devono essere annotati nel registro delle
patenti.
Il modello di talloncino
autoadesivo é stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U.
26/98).
6. Qualora dal certificato di idoneità fisica risultino
prescrizioni, quali l'uso di protesi o particolari
limitazioni ai sensi dell'articolo 5, queste sono annotate
dall'Ufficio direttamente sulla patente ovvero sul
talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la
seguente dicitura: "Patente nautica n.____ validità
confermata fino al _____prescrizioni mediche_______ "
seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli
estremi della convalida con le prescrizioni devono essere
annotati nel registro delle patenti.
Art. 20 -
Patenti nautiche deteriorate o illeggibili
1. Le patenti nautiche
deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.
2. Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al
comma 1, l'interessato presenta al competente Ufficio,
oltre ai documenti previsti per la conferma della validità
di cui al comma 4 dell'articolo 19, anche due foto, una
marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento
dello stampato a rigoroso rendiconto nonché della tassa
di concessione governativa per l'anno in corso. La patente
sostituita é ritirata ed annullata.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2,
l'Ufficio provvede ad effettuare la seguente annotazione:
"Sostituisce la patente n.___rilasciata in
data_______.
Art. 21 -
Cambio di residenza
1. In caso di cambio di
residenza il titolare della patente nautica deve darne
comunicazione diretta o con raccomandata all'Ufficio che
ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 10, compilando a tale
scopo il quadro A dell'allegato G).
2. L'Ufficio, previa annotazione della variazione nel
registro delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il
documento, ovvero ad inviare all'interessato un talloncino
adesivo da applicare sul medesimo documento recante la
seguente dicitura: "Patente nautica n. ____residente
a____ in Via____ " seguita dalla sigla del
funzionario incaricato.
Il modello di talloncino
autoadesivo é stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U.
26/98).
Art. 22 -
Smarrimento o distruzione della patente nautica
1. In caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione della patente nautica, il
titolare deve farne denuncia alle autorità di pubblica
sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia
resa.
2. Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del
duplicato del documento, deve presentare al competente
Ufficio oltre alla domanda di cui all'allegato G in
duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le
attestazioni comprovanti il pagamento del tributo previsto
dalla tabella annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e della tassa per l'anno in corso e dello stampato a
rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il
documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre
1990, n. 405, é esente dal bollo.
3. Copia della domanda é restituita all'interessato e
consente, per la durata di giorni trenta, di comandare e
condurre le unità da diporto nei limiti dell'abilitazione
posseduta.
4. Nel duplicato di patente l'Ufficio provvede a riportare
la seguente annotazione: "Duplicato della patente n.
____rilasciata in data_____ " seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del
documento sostituito.
Art. 23 -
Revisione delle patenti nautiche
1. L'Autorità marittima e
quella della navigazione interna, possono disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la Commissione
medica locale di cui all'articolo 5 o ad esame di idoneità
i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti. L'esito della visita medica é comunicato
all'Autorità Marittima o a quella della M.C.T.C. che ha
rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento
di eventuali limitazioni o prescrizioni.
Art. 24 -
Revisione straordinaria delle patenti nautiche
1. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione può disporre con proprio
decreto la revisione straordinaria delle patenti nautiche
per determinate categorie o per patenti rilasciate in
determinati periodi. Le modalità ed i termini per la
revisione delle patenti sono stabiliti nel medesimo
decreto.
Art. 25
Sospensione delle patenti nautiche
1. La patente nautica é
sospesa dall'Autorità marittima o della M.C.T.C. che ha
provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento
sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita
dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 5. In
tal caso la patente é sospesa fino a quando l'interessato
non produca la certificazione della Commissione medica
locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.
2. La patente può essere altresì sospesa dalla
competente Autorità marittima o della navigazione interna
in uno dei seguenti casi:
a) assunzione del comando e della condotta di unità o
nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto
di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di
imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e
da produrre danni;
c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del
prefetto.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della
sospensione della patente non può superare il periodo di
sei mesi nei casi indicati alle lett. a) e c) e quello di
tre mesi nel caso indicato alla lett. b) del medesimo
comma.
4. La patente nautica é inoltre sospesa dalla competente
Autorità marittima o della navigazione interna quando sia
iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i
delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o
gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme
sul comando e condotta delle unità e delle navi da
diporto o per i delitti contro l'incolumità pubblica
previsti dal titolo VI, libro II del codice penale o per i
reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della
navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale
di polizia giudiziaria che ha proceduto all'accertamento
della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del
rapporto, tramite il proprio comando o ufficio, all'Autorità
marittima del luogo dove il fatto é stato commesso ovvero
al prefetto se il fatto é avvenuto nelle acque interne.
Le predette autorità, ricevute gli atti, dispongono, ove
sussistano fondati elementi di responsabilità, la
sospensione provvisoria della validità della patente fino
ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di
consegnare la patente medesima, entro cinque giorni
dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il proprio
ufficio.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una
condanna per lesioni personali colpose il giudice con la
sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente é
da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione é da due mesi ad un anno. Copia del
provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso
dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel
termine di giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto
al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente
di cui ai commi 2 e 4 é ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti e della navigazione.
8. l provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono
annotati sulla patente e comunicati all'Ufficio che ha
provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro di
cui all'articolo 18.
Art. 26
Revoca della patente
1. La patente nautica é
revocata dall'Autorità marittima o della navigazione
interna che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare
non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 5,
ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali
previsti dall'articolo 6.
2. I soggetti cui é stata revocata la patente a seguito
di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova
abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di
riabilitazione.
Art. 27 -
Esercitazioni pratiche
1. Coloro che sono in
possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad
esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da
diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della
nave da diporto, purché a bordo vi sia in funzione di
istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da
almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella
che l'interessato aspira a conseguire.
2. Il capo del circondario marittimo o l'autorità
preposta alla disciplina delle acque interne, possono
determinare con propria ordinanza i tempi e le modalità
nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle
esercitazione.
Art. 28 -
Disciplina delle scuole nautiche
1. I centri per
l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche sono denominati: "scuole nautiche".
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e
vigilanza amministrativa da parte della Regione del luogo
in cui hanno la sede principale.
Le funzioni relative alla
autorizzazione e vigilanza sono state attribuite alle
Province (art.105 del decreto legislativo n.112 del
31.3.1998).
3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la
camera di commercio, industria artigianato e agricoltura
che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la
nautica, la competente Regione (recte Provincia) provvede
al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo
accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle
attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici
e del materiale didattico necessario per le esercitazioni
teoriche e pratiche.
4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal
decreto ministeriale 17 maggio 1995, n 317, dotate di
attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale
didattico per la formazione dei candidati agli esami
possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 2. Per
ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la
disponibilità di un'unità da diporto, avente
l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai
corsi di insegnamento effettuati.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 é rilasciata previo
parere del Capo del compartimento marittimo nella cui
giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore
dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C.
6. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le
scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo
professionale marittimo per i servizi di coperta non
inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti
degli Istituti nautici o professionali per la navigazione,
gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e
delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci
anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque
anni la patente nautica per la navigazione senza alcun
limite.
Art. 29 -
Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1. Gli enti e le
associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione
delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto
ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la
denominazione di: "Centri di istruzione per la
nautica". Per detti enti non é richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e
delle Associazioni nautiche di cui al comma 1 é di
competenza del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno
frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la
nautica di cui al comma 1, un rappresentante dell'Ente o
dell'associazione può far parte della commissione di
esame, senza diritto di voto.
Art. 30 -
Commissioni di esame fuori sede
1. Le scuole nautiche, gli
enti e le associazioni nautiche a livello nazionale di cui
agli articoli 28 e 29 possono richiedere che gli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti
presso le loro sedi. Il numero dei candidati non deve
essere inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di
missione per i componenti delle commissioni di esame sono
a carico dei richiedenti.
Art. 31 -
Persone in possesso di titoli professionali
1. Coloro che sono in
possesso di un titolo professionale marittimo sia per il
traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e
muniti di libretto di navigazione in regolare corso di
validità, possono comandare e condurre le unità da
diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con D.M.
5 luglio 1994, n. 536.
2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo per la condotta di motori a combustione interna
o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di
qualunque potenza, installati a bordo delle unità da
diporto, escluse le navi da diporto.
3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo per i servizi di macchina, possono condurre
motori a combustione interna o a scoppio installati sulle
navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per
ciascun titolo.
Art. 32 -
Disposizioni transitorie e complementari
1. Le abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi
dell'articolo 20, primo comma, lettere a) e b) della legge
11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla
condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela
con motore ausiliario e dei motovelieri con i limiti di
navigazione indicati rispettivamente all'articolo 3, comma
1, lettere a) e b). Le abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo
20, primo comma, lettere c) e d) della legge 11 febbraio
1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle
unità a motore, con i limiti di navigazione indicate
rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Alla sostituzione del documento di abilitazione alla
navigazione di cui al comma 1, provvede l'autorità
marittima o quella della M.C.T.C. in occasione della
convalida della patente.
3. Coloro che sono in possesso delle patenti nautiche per
il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto,
conseguite in data anteriore al presente regolamento,
all'atto della convalida devono dichiarare l'eventuale
possesso di altra abilitazione, rilasciata con documento
separato. In tal caso, ove le abilitazioni rilasciate con
documenti separati abbiano gli stessi limiti di
navigazione i documenti posseduti devono essere presentati
alla competente Autorità marittima o a quella della
M.C.T.C., per essere unificati.
4. La competenza a svolgere la procedura di unificazione
dei documenti é devoluta all'ufficio che ha rilasciato
l'ultima abilitazione.
5. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione per la
condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo
16 del Regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813,
convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, in data
anteriore al 24 aprile 1990 possono conseguire, senza
sostenere gli esami, la patente a motore, di cui
all'articolo 3, comma 3, per la navigazione entro dodici
miglia, purché in possesso dei requisiti psicofisici e
morali previsti dal presente regolamento.
6. Non possono essere omologati, per la conduzione senza
abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche
costruttive, sono capaci di esprimere una potenza
superiore del 30 per cento a quella per la quale la
medesima omologazione é stata richiesta.
Art. 33 -
Disposizioni abrogative e finali
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, si intendono abrogati:
a) gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, primo, terzo e quarto comma, 30, 31, 32 50 e 51
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 3, comma 10, della legge 8 agosto 1994, n.
498;
c) l'articolo 11 del decreto legge 21 ottobre 1996, n.
535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647.
2. Sono altresì abrogati i decreti ministeriali 6
dicembre 1990, n. 458, e 16 marzo 1991, n. 173, recanti i
regolamenti sulla composizione delle commissioni, i
programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni e
navi da diporto, nonché il decreto ministeriale 6 giugno
1973, recante norme per l'accertamento dei requisiti
fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando
ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed
alla condotta dei motori.
3. Gli allegati A,
B, C, D, E,
F
e G costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Art. 34 -
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |