Regolamento
sulla disciplina delle patenti nautiche - Allegato
A: Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento e la convalida
della patente nautica.
1 - Malattie Invalidanti
1. Le malattie e le affezioni di seguito indicate,
escludono il rilascio del certificato di idoneità al
comando e alla condotta di unità da diporto.
A. Affezioni
cardiovascolari.
La patente nautica non deve essere rilasciata né
confermata ai soggetti colpiti da un'affezione
cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza
della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi
di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi,
il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione
medica locale che può avvalersi della consulenza di uno
specialista appartenente alle strutture pubbliche. La
commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi
o pericoli addizionali connessi con le patenti che
abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa
o per navi da diporto.
B. Diabete.
La patente nautica non deve essere rilasciata, né
convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni
oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non
compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza
della navigazione. A giudizio della commissione medica
locale e con sua espressa certificazione, a seguito
dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso
strutture pubbliche, la patente nautica può essere
rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non
siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate
o con complicazioni la cui entità sia tale da non
pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente
nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa
o per navi da diporto non deve essere rilasciata né
convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di
trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete,
in forme di entità tale da compromettere la sicurezza
della navigazione, le patenti nautiche non possono essere
rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la
possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente
certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema
nervoso.
La patente nautica non deve essere né rilasciata né
convalidata ai soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi
multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso,
associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi
miotonici;
b) malattie del sistema
nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di
traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua
espressa certificazione, nei casi a), b), e c) sopra
citati, a seguito dell'esito della visita specialistica
presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria,
possono essere rilasciate o convalidate le patenti
nautiche a condizione che dette malattie non siano in
stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per
cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione.
In tali casi gli interessati devono mostrare di essere
capaci di effettuare le manovre di comando dell'unità e
di condotta dell'apparato di propulsione, per il tipo di
unità per la quale si richiede il rilascio della patente,
in condizioni di sicurezza. La validità della patente non
può essere superiore a due anni;
d) epilessia.
La concessione di patente per la navigazione entro dodici
miglia dalla costa, é consentita ai soggetti epilettici
che non presentino crisi comiziali da almeno due anni,
indipendentemente dall'effettuazione di terapie anti
epilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione
dovrà essere verificata dalla commissione medica locale
sulla base di certificazione, di data non anteriore a
trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno
specialista appartenente alle strutture pubbliche. La
validità della patente non può essere superiore a due
anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La
patente nautica per la navigazione senza alcun limite
dalla costa o per navi da diporto non deve essere
rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o
che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente nautica non deve essere rilasciata né
convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe
psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi
di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o
periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che
soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza
della navigazione, salvo i casi che la commissione medica
locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del
caso, della consulenza specialistica presso strutture
pubbliche. La commissione medica locale, terrà in
quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli
addizionali connessi con le patenti per la navigazione
senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La
validità della patente non può essere superiore a due
anni.
F. Sostanze psicoattive.
La patente nautica non deve essere rilasciata o
convalidata ai soggetti che si trovino in stato di
dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze
psicotrope né a persone che comunque consumino
abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro
idoneità al comando e alla condotta dell'unità a
garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in
cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la
commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema
cautela il rischio di recidiva dell'interessato, sulla
base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e
dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno
specialista appartenente ad una struttura pubblica, può
esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida
della patente. La commissione medica locale tiene in
debito conto e valuta con estrema severità i rischi
addizionali connessi con il rilascio e la convalida di
patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa
o per navi da diporto. La validità della patente non può
essere superiore a due anni.
G. Malattie del sangue.
La patente nautica non deve essere rilasciata né
convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del
sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o
di convalida sia espressamente certificata da parte della
commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del
parere di medici specialisti appartenenti a strutture
pubbliche.
H. Malattie dell'apparato
urogenitale.
La patente nautica non deve essere rilasciata né
convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza
renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono
effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa
la patente nautica può essere rilasciata o convalidata
quando l'insufficienza renale risulti positivamente
corretta a seguito di trattamento dialitico o di
trapianto. La certificazione relativa deve essere
rilasciata dalla commissione medica locale. La validità
della patente non può essere superiore a due anni.
2
- EFFICIENZA DEGLI ARTI
1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della
patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti,
alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da
giudicare invalidanti, ai fini del comando e della
condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o
funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme,
tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti
necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre
inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie
(vela o motore) di unità alle quali la patente abilita.
2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un
solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può
essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi
protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni
di presa sufficiente ovvero, per l'arto inferiore, un
soddisfacente funzionamento. L'efficienza della protesi
deve essere attestata dal costruttore con certificazione
rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire
alla commissione che procede all'accertamento.
3
- REQUISITI VISIVI
1. Per il conseguimento o la convalida della patente
nautica é necessario che l'interessato possegga campo
visivo normale e senso cromatico sufficiente per
distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso
nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli
abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la
visione binoculare.
2. Per i soggetti monoculari, il visus nell'occhio residuo
non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a
7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.
3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo
prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico
dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti
sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione
tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a
tre diottrie.
4. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per
un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non
potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che
negative.
5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una
lente cilindrica, il calcolo della differenza di
rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto
del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo
prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile
con lenti cilindriche positive o negative, non si
stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti
deve essere tollerato ed efficace.
7. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con
l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in
qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente
con l'uso di lenti a contatto non si applica la
disposizione di cui al comma 8 (recte 3.7).
9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali
endoculari deve essere considerato in sede di esame come
visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti
devono essere efficaci e tollerate.
10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun
limite dalla costa o per navi da diporto, non devono
essere rilasciate né confermate se il candidato o
conducente ha un campo visivo ridotto o se é colpito da
diplopia o da visione binoculare difettosa.
11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una
malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo,
associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata
causa di menomazione del campo visivo, del senso
cromatico, della visione notturna o della visione
binoculare, si devono prevedere, da parte della
commissione medica locale, esami della vista a periodi non
superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il
rinnovo della patente nautica.
12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri
parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato
visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla
commissione medica locale la quale potrà indicare
l'opportunità che la validità della patente sia ridotta
ad un periodo non superiore a due anni.
4
- REQUISITI UDITIVI
Per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la
voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di
otto metri di distanza complessivamente e a non meno di
due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione
della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi
correttivi. |