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I
Natanti devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) Certificato
d'uso del motore (su tale documento è indicata la potenza del
motore in C V e la cilindrata;
b) assicurazione (obbligatoria per le unità munite di motore di
potenza superiore a 3 CV fiscali). Il contrassegno del
certificato deve essere esposto in modo ben visibile (le norme
stabiliscono sulla ruota del timone);
c) certificato
di omologazione (leggi
in fondo alla pagina) -(9)-(solo per i natanti abilitati alla
navigazione entro 12 miglia);
d) i documenti di cui sopra, nei porti nazionali possono essere
tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata;
e) se trattasi di unità con motore superiore al limite di 30 Kw
o 40,8 CV, il conduttore del natante deve avere con sè a bordo
la patente nautica; negli altri casi è consigliabile avere a
bordo un documento di riconoscimento.
NOTA: i natanti non hanno l'obbligo del certificato di
stazza.
Le imbarcazioni
devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) licenza di
navigazione;
b) certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di
motore fuoribordo);
c) polizza di assicurazione (come indicato al precedente punto
1,b);
d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di
stazionamento per l'anno in corso;
e) certificato di sicurezza in corso di validità (previsto dal
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto D.M.478/1999);
f) licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità da
diporto abilitate alla navigazione entro le 12 miglia dalla
costa o superiore, che devono avere a bordo almeno un apparato
VHF. Nel documento sono indicati oltre agli elementi di
individuazione dell'unità ed al nominativo internazionale,
anche il tipo di apparato RTF esistente a bordo, che ha ottenuto
il collaudo.
g) certificato limitato RTF (operatore)-non ha scadenza;
h) patente nautica.
NOTA: Tutti i documenti di cui sopra, nei porti o nelle
acque nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia
fotostatica autenticata.
CERTIFICATO DI
OMOLOGAZIONE
(1) Paesi appartenenti all'Unione Europea: Italia,
Austria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Gennania,
Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Danimarca, Grecia,
Regno Unito, Svezia. Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo: Islanda, Norvegia, Liechtestein.
(2) La L. 50/1971 defInisce "unità da
diporto" ogni costruzione destinata alla navigazione da
diporto, ossia effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai
quali esuli il fine di lucro. L'ambito di applicazione del D.
Lgs. 436/1996 riguarda le unità da diporto comprese tra metri
2,50 e metri 24 di lunghezza fuori tutto. Esse devono essere
contrassegnate da una targhetta fissata sullo scafo
("marcatura") che riporta i dati tecnici di
costruzione, di progettazione e di abilitazione alla navigazione
dell'unità. Sono previste quattro categorie di progettazione,
contraddistinte dalle lettere A), B), C) e D). In relazione alla
categoria di progettazione, le unità sono abilitate alle
seguenti specie di navigazione:
A) -Senza alcun limite dalla costa;
B) -Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato);
C) -Litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a metri 2 (mare molto mosso);
D) -Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino
a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri.
(3) La legge 50/1971 denomina: -nave da diporto ogni
unità da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24
metri; -imbarcazioni da diporto ogni unità destinata alla
navigazione da diporto avente lunghezza tutto superiore a metri
7 ,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore
ausiliario; -Natante da diporto ogni unità da diporto avente
lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a
metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (]'eventuale
iscrizione nei registri: della proprietà navale comporta
l'attribuzione automatica del regime giuridico di imbarcazione
da diporto, con i conseguenti adempimenti fiscali di cui al
paragrafo successivo).
(4) Per l' Italia, essi sono: Il R.I.Na -Registro
Navale Italiano; ]'Istituto Giordano S.p.A., con sede in
Bellaria (Rimini); l'ANCCP -Agenzia nazionale certificazione
componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano (D. Lgs. 3
agosto. 1998, n, 314 e Decreto Interministeriale 9 novembre
1999, pubblicato su G.U. n° 272 dei 19.11.1999).
(5) Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente
tecnico suI prototipo.
(6) Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente
tecnico ove non trattasi di prototipo. incarico ove non trattasi
di prototipo 3.
(7) per locazione di unità da diporto si intende il
contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo
a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da
diporto.
L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale
esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità
ed i rischi.
(8) per noleggio di unità da diporto si intende il
contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una
determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo
convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle
condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di
dodici passeggeri escluso l'equipaggio.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante
alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
(9) Certificato di omologazione in caso di unità
costruite in serie, altresì, se trattasi di unità cancellate
dai RID deve essere tenuto a bordo l'estratto rilasciato
dall'Autorità Marittima dal quale risulti che l'unità era in
precedenza abilitato alla navigazione oltre le 6 miglia dalla
costa, oppure certificato rilasciato dall'ente tecnico che
attesti l'idoneità alla navigazione entro le 12 miglia. |
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