Pubblichiamo
il testo integrale recante norme di sicurezza per la navigazione
da diporto.
Gazzetta Ufficiale
17.12.1999 Serie Generale n. 295
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
recante «Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di
progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità
da diporto», come modificato dal decreto legislativo 11 giugno
1997, n. 205, e dalla legge 30 novembre 1998, n. 413;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232,
recante approvazione del «regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto»;
Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436
del 1996 che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, in considerazione delle
disposizioni introdotte con il decreto legislativo medesimo;
Considerata pertanto la necessità di armonizzare la
disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione da
diporto con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo
n. 436 del 1996;
Considerato altresì che l'evoluzione normativa e
tecnologica verificatasi nel settore della nautica richiede un
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di
sicurezza della navigazione da diporto, approvato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, per la parte riguardante le
unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e
dei natanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20
settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;
Adotta il seguente regolamento:
Art.1 - Finalità e
campo di applicazione
1. Il presente
regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchè
le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo
delle unità da diporto in relazione alla navigazione
effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore
dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di
sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione
che intende effettivamente intraprendere. La disciplina del
presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle
acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito
indicate:
a) unità con scafo
di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura
CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni;
b) unità da
diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei
natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la
navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella
categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le
disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a
quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di
sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonchè per
il motore ausiliario.
Art.2 - Certificato
di sicurezza
1. Il certificato
di sicurezza, conforme all'allegato A, è il documento che attesta
la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del
presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall' autorità
marittima o della navigazione interna competente, all'atto della
prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unità di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della
documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione,
dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436;
b) per le unità di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una
attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità
indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato,
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal
proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della
documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed
in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al
periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le
unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
provenienti da Paesi dell'Unione europea; la documentazione
tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. AI rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza
provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del
luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di
idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui
all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del
decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del
1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale
rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero,
al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede
l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente
regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è
inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di
sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità
al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della
navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.
Art.3 - Validità
del certificato di sicurezza
1. Il certificato
di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma
2, ha le seguenti validità:
a) otto anni per le
unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per
le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla
costa;
b) dieci anni per
le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e
per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei
miglia dalla costa.
2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui
all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del
certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di
idoneità.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano
state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle
caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il
certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le
procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate
all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche
dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali
in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza,
lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di
richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di
navigazione.
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità
inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme
prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata
da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora
ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito
il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre
motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di
convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui
all'articolo 2, comma 4.
Art.4 -
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di
sicurezza
1. AI fine di
assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di
sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di
mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per
quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto
elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di
provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Art.5 - Requisiti e
caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza
1. l mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza
delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici
stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, nonchè dall'Unione europea o previsti da
convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza
regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono essere
mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro
sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di
conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della
revisione periodica, ove previsto.
Art.6 - Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da
diporto di cui all'articolo 1 , devono avere a bordo i mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza
minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in
relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per
il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. l conduttori delle tavole a vela, degli acqua scooter e unità
similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio
individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione é svolta. Detta disposizione si applica anche alle
persone trasportate.
3. l mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che
nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per
il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che
ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la
navigazione.
Art.7 - Navigazione
occasionale e di prova
1. La competente
autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare
le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella
validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un
singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio,
alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed
alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione interna
può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di
nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non
provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di
prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso
della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art.8 - Navigazione
con battelli al servizio delle unità da diporto (tender)
1. I battelli di
servizio, compresi gli acqua-scooter, rientranti nella categoria
dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione
dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno
l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di
salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi
di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione
entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.
Art.9 - Modalità
di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il
rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza
1. Per le unità da
diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione
di idoneità é rilasciata ai fini dell'abilitazione alla
navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa
ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato
motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a
tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del
decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o
convalidato sulla base di una attestazione di idoneità
comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il
certificato di sicurezza è stato rilasciato.
Art. 10 - Motore
ausiliario
1. Sulle unità da
diporto munite di unico motore, può essere installato un motore
ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore
principale.
2. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti
condizioni:
a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello
specchio poppiero;
b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore
principale;
c) sia munito del certificato d'uso del motore.
Art. 11 - Unità
impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unità da
diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla
norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente
regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni
sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante
le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate
dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si
applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle
federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali
e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 12 -
Navigazione nelle acque interne
1. Alle
imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista
dall'articolo 2-bis del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498,
le disposizioni del presente regolamento si applicano
limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e
13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone
trasportabili.
Art. 13 - Persone
trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle
persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è determinato
come segue:
a) per lunghezza f.t. fino a m t 3,50 n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra m t 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra m t 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra m t 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a m t 7 ,50 n. 7 persone.
2. l natanti prototipi, per trasportare un numero di persone
superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di
apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone
trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere
tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate é
superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano
attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone
trasportabili é ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg
di materiale imbarcato.
Art. 14 -
Disposizioni finali
1. Le disposizioni
del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n 232, recante
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano
applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a
24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al
presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n.
232 del 1994 espressamente richiamate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli; Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58. |
NOTE ed
AVVERTENZE:
Il testo delle note
qui pubblicato è stato redatto dall' amministrazione competente
in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle
premesse:
-La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca «Norme sulla navigazione
da diporto».
-Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è pubblicato
nella Gazzella Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
-Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 giugno
1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del
citato decreto legislativo n. 436 del 1996, è il seguente:
«Art. 19
(Disposizioni transitorie).
1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in
servizio unità da diporto a componenti conformi alle prescrizioni
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano
le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle
modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di
navigazione introdotte con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla
nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la
navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione
e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare
entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro
tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite
della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico.
Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere
tenuta a bordo».
-Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 21 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri;
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
-Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996 v. nelle
premesse del presente decreto.
-Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n.
50, è il seguente:
«I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo
quelli indicati nel comma seguente».
Note all'art. 2:
-Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n.
436 del 1996 è il seguente:
«3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve
presentare all'autorità competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata
autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la
nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi dl
individuazione dell'unità;
b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da
un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a
quanto previsto dall' allegato VIII, unitamente all'attestazione
«CE del tipo» rilasciata, ove prevista, da un organismo
notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era
iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un
Paese terzo».
-Il decreto legislativo 3 agosto 1999, n, 314, reca attuazione
alla direttiva 94/57 CE relativa alle disposizioni e norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime.
Nota all'art 3:
-La legge n. 50 del 1971 é citata nelle note alle premesse.
Nota all'art. 5:
-L'art 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del 1994 è il
seguente:
«Art. 23 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi dì salvataggio
dei segnali di soccorso e delle bussole).
-1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei
mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;
b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle
zattere di salvataggio;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e
le verifiche periodiche delle bussole.
-2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni
momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o
l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che
i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole
commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle
predette prescrizioni ministeriali».
Nota all'art. 7:
-II testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del 1971, come modificato
dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, è il seguente:
«Art. 16. - 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo
del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della
motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze
stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione
temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di
autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
1-bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve
essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un
regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria
dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto,
al comando o alla condotta di quella determinata unità».
Nota all'art. 9:
-Il testo degli articoli 7 e 19 del citato decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, è il seguente:
«Art. 7 (Visita iniziale della nave da diporto).
- 1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa
soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione
alle specie di navigazione cui deve essere destinata.
2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e
comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine,
del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della
carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le
installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i
dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano
integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle
sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai
dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione,
alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le
parti della nave.
5. il decreto di cui ai comma 4 stabilisce, altresì, la
documentazione da presentare ai fini della visita iniziale».
«Art. 19 (Protezione contro gli incendi).
-1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere
realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5
novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare,
sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono
essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se
previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità
minore o uguale a 55° C. Qualora esista un impianto fisso di
estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione
del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per
gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da
non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il
regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art.
17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle
imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entro-fuoribordo
alimen tati con combustibile avente punto di infiammabilità
minore o uguale a 55° C o aventi motori a ciclo diesel
sovralimentato di potenza com- plessiva maggiore di 500 kW devono
essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi
realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente
tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a
navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa
mec- canica da incendio e almeno due prese antincendio
convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto
dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente
accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in
accordo al regola- mento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai
sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400».
Nota all'art.
11:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio 1971, n.
50, è il seguente:
«Art. 14. - 1. In occasione di manifestazioni sportive,
preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate
dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla
Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati
alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8,
anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a
parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza
dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai
natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad
eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i
quali é necessaria apposita autorizzazione rilasciata
dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una
dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non
superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui
ambito territoriale si trova la sede del circolo, da cui risulti
che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova
in allenamento con un determinato equi- paggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti
devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione
dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».
Nota all'art. 12:
-Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
(Modifiche alla legge n. 50/1971, e successive modificazioni,
sulla nautica da diporto), convertito dalla legge 8 agosto 1994,
n. 494, è il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne).
- 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si
applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i
natanti».
Nota all'art.
13:
-Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è il
seguente:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle
interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non
sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le
disposi- zioni contenute nel codice della navigazione, nei
relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla
navi- gazione da diporto sono denominate:
a) unità da
diporto: ogni
costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da
diporto:
ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore
ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza
fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione
da diporto:
ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza
fuori tutto superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a
vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se
a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui
il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le
vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione
su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e
le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore
in cavalli o in kW é superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E'
motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a
vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte
le vele che possono essere bordate contemporaneamente in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale
fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello
spinnaker, e la potenza del motore in C V o in kW sia superiore o
uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2, 72.
6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della
navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad
ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25
in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza,
fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si
intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto
del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro
per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto
con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative
all' omologazione, a collaudo ed all'accertamento della potenza
dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun
esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato
omologato una dichiarazione attestante che detto esemplare è
conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello
stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica
che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di
sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le
fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel
territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di
apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso
nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di
campioni disponendo per le effettuazioni delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio
con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita
dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi
oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e
del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa
dall'autorità che l' ha rilasciata in caso di accertata difformità,
anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al
tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato
più di un provvedimento di sospensione». |
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