DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1999, n. 478


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Pubblichiamo il testo integrale recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

Gazzetta Ufficiale 17.12.1999 Serie Generale n. 295
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante «Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto», come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla legge 30 novembre 1998, n. 413;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante approvazione del «regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;
Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, in considerazione delle disposizioni introdotte con il decreto legislativo medesimo;
Considerata pertanto la necessità di armonizzare la disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 436 del 1996;
Considerato altresì che l'evoluzione normativa e tecnologica verificatasi nel settore della nautica richiede un aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, per la parte riguardante le unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;
Adotta il seguente regolamento:

Art.1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchè le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonchè per il motore ausiliario.

Art.2 - Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall' autorità  marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione europea; la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. AI rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.

Art.3 - Validità del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:

a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;

b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.

2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

Art.4 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza

1. AI fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art.5 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

1. l mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonchè dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

Art.6 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1 , devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. l conduttori delle tavole a vela, degli acqua scooter e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione é svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. l mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art.7 - Navigazione occasionale e di prova

1. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art.8 - Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender)

1. I battelli di servizio, compresi gli acqua-scooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

Art.9 - Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità é rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

Art. 10 - Motore ausiliario

1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.
2. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:
a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero;
b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
c) sia munito del certificato d'uso del motore.

Art. 11 - Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art. 12 - Navigazione nelle acque interne

1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2-bis del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

Art. 13 - Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è determinato come segue:
a) per lunghezza f.t. fino a m t 3,50 n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra m t 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra m t 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra m t 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a m t 7 ,50 n. 7 persone.
2. l natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate é superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili é ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli; Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58.

 

NOTE ed AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall' amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca «Norme sulla navigazione da diporto».
-Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
-Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 436 del 1996, è il seguente:
«Art. 19 (Disposizioni transitorie).
1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto a componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo».
-Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:
-Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996 v. nelle premesse del presente decreto.
-Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:
«I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente».

Note all'art. 2:
-Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 è il seguente:
«3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorità competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi dl individuazione dell'unità;
b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall' allegato VIII, unitamente all'attestazione «CE del tipo» rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un Paese terzo».
-Il decreto legislativo 3 agosto 1999, n, 314, reca attuazione alla direttiva 94/57 CE relativa alle disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Nota all'art 3:
-La legge n. 50 del 1971 é citata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:
-L'art 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del 1994 è il seguente:
«Art. 23 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi dì salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole).
-1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;
b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
-2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali».

Nota all'art. 7:
-II testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del 1971, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, è il seguente:
«Art. 16. - 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
1-bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità».

Nota all'art. 9:
-Il testo degli articoli 7 e 19 del citato decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:
«Art. 7 (Visita iniziale della nave da diporto).
- 1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.
2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.
5. il decreto di cui ai comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale».
«Art. 19 (Protezione contro gli incendi).
-1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55° C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entro-fuoribordo alimen tati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55° C o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di potenza com- plessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa mec- canica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regola- mento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:
«Art. 14. - 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali é necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equi- paggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».

Nota all'art. 12:
-Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 (Modifiche alla legge n. 50/1971, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 494, è il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne).
- 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti».

Nota all'art. 13:
-Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è il seguente:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposi- zioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navi- gazione da diporto sono denominate:
a)
unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b)
nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c)
imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW é superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in C V o in kW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2, 72.
6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all' omologazione, a collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l' ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione».

 

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