CLASSIFICAZIONE UNITA' DA
DIPORTO
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Questa
la classificazione delle unità da diporto e note esplicative:
(1)
Paesi appartenenti all'Unione Europea: Italia, Austria, Belgio,
Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo,
Portogallo, Spagna, Danimarca, Grecia, Regno Unito, Svezia.
Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda,
Norvegia, Liechtestein.
(2)
La L. 50/1971 defInisce "unità da diporto" ogni
costruzione destinata alla navigazione da diporto, ossia
effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il
fine di lucro. L'ambito di applicazione del D. Lgs. 436/1996
riguarda le unità da diporto comprese tra metri 2,50 e metri 24
di lunghezza fuori tutto. Esse devono essere contrassegnate da
una targhetta fissata sullo scafo ("marcatura") che
riporta i dati tecnici di costruzione, di progettazione e di
abilitazione alla navigazione dell'unità. Sono previste quattro
categorie di progettazione, contraddistinte dalle lettere A),
B), C) e D). In relazione alla categoria di progettazione, le
unità sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:
A) -Senza alcun limite dalla costa;
B) -Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato);
C) -Litoranea con vento fino
a forza 6 e onde di altezza
significativa fino
a metri 2 (mare molto mosso);
D) -Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino
a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri.
(3)
La legge 50/1971 denomina: -nave da diporto ogni unità da
diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
-imbarcazioni da diporto ogni unità destinata alla navigazione
da diporto avente lunghezza tutto superiore a metri 7 ,50 se a
motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
-Natante da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10
se a vela, anche se con motore ausiliario (]'eventuale
iscrizione nei registri: della proprietà navale comporta
l'attribuzione automatica del regime giuridico di imbarcazione
da diporto, con i conseguenti adempimenti fiscali di cui al
paragrafo successivo).
(4)
Per l' Iltalia, essi sono: Il R.I.Na -Registro Navale Italiano;
]'Istituto Giordano S.p.A., con sede in Bellaria (Rimini); l'ANCCP
-Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.,
con sede in Milano (D. Lgs. 3 agosto. 1998, n, 314 e Decreto
Interministeriale 9 novembre 1999, pubblicato su G.U. n° 272
dei 19.11.1999).
(5)
Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente tecnico suI
prototipo.
(6)
Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente tecnico ove non
trattasi di prototipo. incarico ove non trattasi di prototipo 3.
(7)
per locazione di unità da diporto si intende il contratto
con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far
godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da
diporto.
L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale
esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità
ed i rischi.
(8)
per noleggio di unità da diporto si intende il contratto con
cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si
obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata
navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la
navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite
dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri
escluso l'equipaggio.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante
alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
(9)
Certificato di omologazione in caso di unità costruite in
serie, altresì, se trattasi di unità cancellate dai RID deve
essere tenuto a bordo l'estratto rilasciato dall'Autorità
Marittima dal quale risulti che l'unità era in precedenza
abilitato alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, oppure
certificato rilasciato dall'ente tecnico che attesti l'idoneità
alla navigazione entro le 12 miglia.
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