CLASSIFICAZIONE UNITA' DA DIPORTO
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Questa la classificazione delle unità da diporto e note esplicative:

(1) Paesi appartenenti all'Unione Europea: Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Danimarca, Grecia, Regno Unito, Svezia. Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Norvegia, Liechtestein.

(2) La L. 50/1971 defInisce "unità da diporto" ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, ossia effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. L'ambito di applicazione del D. Lgs. 436/1996 riguarda le unità da diporto comprese tra metri 2,50 e metri 24 di lunghezza fuori tutto. Esse devono essere contrassegnate da una targhetta fissata sullo scafo ("marcatura") che riporta i dati tecnici di costruzione, di progettazione e di abilitazione alla navigazione dell'unità. Sono previste quattro categorie di progettazione, contraddistinte dalle lettere A), B), C) e D). In relazione alla categoria di progettazione, le unità sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:
A) -Senza alcun limite dalla costa;
B) -Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
C) -Litoranea con vento
fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a metri 2 (mare molto mosso);
D) -Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri.

(3) La legge 50/1971 denomina: -nave da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; -imbarcazioni da diporto ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza tutto superiore a metri 7 ,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; -Natante da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (]'eventuale iscrizione nei registri: della proprietà navale comporta l'attribuzione automatica del regime giuridico di imbarcazione da diporto, con i conseguenti adempimenti fiscali di cui al paragrafo successivo).

(4) Per l' Iltalia, essi sono: Il R.I.Na -Registro Navale Italiano; ]'Istituto Giordano S.p.A., con sede in Bellaria (Rimini); l'ANCCP -Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano (D. Lgs. 3 agosto. 1998, n, 314 e Decreto Interministeriale 9 novembre 1999, pubblicato su G.U. n° 272 dei 19.11.1999).

(5) Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente tecnico suI prototipo.

(6) Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente tecnico ove non trattasi di prototipo. incarico ove non trattasi di prototipo 3.

(7) per locazione di unità da diporto si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto.
L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

(8) per noleggio di unità da diporto si intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

(9) Certificato di omologazione in caso di unità costruite in serie, altresì, se trattasi di unità cancellate dai RID deve essere tenuto a bordo l'estratto rilasciato dall'Autorità Marittima dal quale risulti che l'unità era in precedenza abilitato alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, oppure certificato rilasciato dall'ente tecnico che attesti l'idoneità alla navigazione entro le 12 miglia.

 
 

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