D.M.27 luglio 2000


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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n.41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 21 agosto 1995) recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 1997);

Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 1° aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso.

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n.2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per l'anno 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n.66/98:

Visti i decreti ministeriali 14 Settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;

Considerato il parere favorevole espresso nella seduta dell'8 maggio 2000 dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima sui risultati conseguiti dal gruppo di lavoro per la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di tonno, istituito dai medesimi organi consultivi in data 27 gennaio 2000;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 13 giugno 2000, hanno reso parere favorevole;

DECRETA:
articolo 1 (Tonnara fissa) 

1. L'esercizio della pesca del tonno con la tonnara fissa é consentito esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i titolari di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000 o i titolari di diritti storici che presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dalla copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto e, per i titolari di diritti storici, di documento comprovante la titolarietà e la tipologia del diritto.

4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 2 (Tonnara volante o circuizione) 

1. L'esercizio della pesca del tonno con la tonnara volante o con rete a circuizione é consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma le navi con licenza specifica di circuizione per tonno di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1996 citato nelle premesse.

3. Saranno altresì iscritte nell'elenco suddetto le navi dotate di licenza di pesca ( o attestazione provvisoria) abilitate al sistema circuizione per le quali l'armatore presenti apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
La domanda in bollo deve essere corredata da dichiarazioni statistiche, fatture ed ogni ulteriore documentazione idonea a provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli anni 1994, 1995, 1996, fatte salve le barche costruite successivamente al 1996.

4. Alle navi iscritte nell'elenco di cui al precedente comma é attribuita una quota individuale determinata con le seguenti modalità:

- il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 1 se la nave medesima é dotata di licenza per la sola circuizione;

- il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 0,5 se la nave medesima é dotata di licenza abilitante anche all'uso di un altro sistema di pesca;

- il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 0,33 se la nave medesima é dotata di licenza abilitante anche all'uso di altri due o più sistemi di pesca;
La quota complessiva annualmente attribuita al sistema circuizione per tonni é ripartita alle singole imbarcazioni sulla base del tonnellaggio risultante dall'applicazione dei suindicati coefficienti.

5. le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 3 o carenti della documentazione di cui al medesimo comma saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 3 (Palangari) 

1. L'esercizio della pesca del tonno con i palangari é consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente le navi dotate di licenza di pesca (o attestazione provvisoria) abilitante al sistema palangari e in corso di validità per le quali l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. Nella domanda di cui al precedente comma l'armatore deve dichiarare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca del tonno con i palangari e di possedere l'attrezzatura necessaria a tale esercizio. La domanda deve, inoltre, essere corredata da tutte le dichiarazioni statistiche (copia del mod.TR presentati alle Capitanerie di Porto competenti) comprovanti le catture di tonno effettuate negli anni 1995, 1996, 1997, 1998.

4. La quota complessiva annualmente attribuita al sistema palangari per tonni é ripartita tra le navi di cui al predetto elenco in proporzione al valore medio delle catture registrate, per ciascuna nave nelle dichiarazioni statistiche relative ai 2 anni migliori sui quattro di riferimento, fatte salvo le unità entrate in esercizio nell'anno 1998. Nessuna quota individuale é attribuita nel caso in cui il valore medio delle catture dei 2 anni migliori risulti inferiore alle 2 tonnellate.

5. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 4 (Catture accidentali) 

1. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non rientranti negli elenchi di cui ai precedenti articoli, che catturano accidentalmente tonno rosso hanno obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto.

2. La cattura annua accidentale di tonno non può superare i 750 chilogrammi per nave

Articolo 5 (Pesca sportiva)

1. L'esercizio della pesca sportiva del tonno é consentito esclusivamente ai natanti iscritti in un apposito elenco presso la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i cui proprietari direttamente o per tramite delle Associazioni Nazionali di pesca sportiva, presentino domanda al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. La pesca sportiva del tonno rosso, esercitata esclusivamente dalle navi inserite nell'elenco di cui al comma 1, é consentita solo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

4. Fermi restando i divieti vigenti di commercializzazione del pescato e di cattura di esemplari di tonno inferiori ai 6,4 chilogrammi, la cattura massima settimanale consentita é pari ad un solo esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell'elenco di cui al comma 1.
Tale limite di cattura massima settimanale non si applica nelle competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle Associazioni Nazionali di pesca sportiva alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

5. I proprietari delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare ogni cattura di tonno compilando e presentando in Capitaneria il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto.

Articolo 6 (Divieti)

1. Tutte le altre catture di tonno rosso non regolamentate dal presente decreto sono vietate

Articolo 7 (Sanzioni)

1. La mancata dichiarazione statistica di cattura del tonno rosso attraverso il modello TR di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 1999 é sanzionata con la sospensione dell'attività di pesca per un periodo compreso tra 7 e 60 giorni. La durata della sospensione é stabilita dall'Autorità Marittima competente, in relazione all'entità dell'infrazione.

2. Tutti coloro che superano la quota di cattura individuale loro assegnata sono sanzionati con una riduzione, pari al 125 % della quantità catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante, per l'anno successivo.

3. Per i pescatori sportivi la mancata dichiarazione statistica e/o il superamento della quota di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 sono sanzionati con la sospensione dell'attività di pesca secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7.

4. Per le catture vietate si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 27 Luglio 2000

 
 

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