IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14
luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la
disciplina della pesca marittima;
Vista la legge 17
febbraio 1982, n.41, recante il piano per la razionalizzazione e
lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto
ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.203 del 21 agosto 1995) recante la disciplina del rilascio
delle licenze di pesca e successive modificazioni, con
particolare riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 1997);
Visto il decreto
14 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 1°
aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle
catture del tonno rosso.
Visto il
regolamento (CE) del Consiglio n.2742 del 17 dicembre 1999 che
stabilisce, per l'anno 2000, le possibilità di pesca e le
condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock
ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi
comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
e che modifica il regolamento (CE) n.66/98:
Visti i decreti
ministeriali 14 Settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2000)
concernenti rispettivamente la determinazione delle quote
individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e
nell'anno 2000;
Considerato il
parere favorevole espresso nella seduta dell'8 maggio 2000 dal
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva
centrale della pesca marittima sui risultati conseguiti dal
gruppo di lavoro per la determinazione dei criteri di
ripartizione delle quote di tonno, istituito dai medesimi organi
consultivi in data 27 gennaio 2000;
Sentiti il
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale
della pesca marittima che, nella riunione del 13 giugno 2000,
hanno reso parere favorevole;
DECRETA:
articolo 1 (Tonnara fissa)
1. L'esercizio
della pesca del tonno con la tonnara fissa é consentito
esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti in un
apposito elenco tenuto presso la Direzione Generale della pesca
e dell'acquacoltura.
2. Saranno
iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i
titolari di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000 o
i titolari di diritti storici che presenteranno domanda al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 -
00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
3. La domanda di
cui al precedente comma deve essere corredata dalla copia
autenticata dell'atto di concessione dell'impianto e, per i
titolari di diritti storici, di documento comprovante la
titolarietà e la tipologia del diritto.
4. Le domande
pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della
documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate
inammissibili.
Articolo
2 (Tonnara volante o circuizione)
1. L'esercizio
della pesca del tonno con la tonnara volante o con rete a
circuizione é consentito alle navi iscritte in un apposito
elenco tenuto presso la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Saranno
iscritti nell'elenco di cui al precedente comma le navi con
licenza specifica di circuizione per tonno di cui al decreto
ministeriale 22 novembre 1996 citato nelle premesse.
3. Saranno altresì
iscritte nell'elenco suddetto le navi dotate di licenza di pesca
( o attestazione provvisoria) abilitate al sistema circuizione
per le quali l'armatore presenti apposita domanda al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Direzione Generale della
pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma,
entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
La domanda in bollo deve essere corredata da dichiarazioni
statistiche, fatture ed ogni ulteriore documentazione idonea a
provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli anni
1994, 1995, 1996, fatte salve le barche costruite
successivamente al 1996.
4. Alle navi
iscritte nell'elenco di cui al precedente comma é attribuita
una quota individuale determinata con le seguenti modalità:
- il
tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 1 se la
nave medesima é dotata di licenza per la sola circuizione;
- il tonnellaggio
della nave moltiplicato per il coefficiente 0,5 se la nave
medesima é dotata di licenza abilitante anche all'uso di un
altro sistema di pesca;
- il tonnellaggio
della nave moltiplicato per il coefficiente 0,33 se la nave
medesima é dotata di licenza abilitante anche all'uso di altri
due o più sistemi di pesca;
La quota complessiva annualmente attribuita al sistema
circuizione per tonni é ripartita alle singole imbarcazioni
sulla base del tonnellaggio risultante dall'applicazione dei
suindicati coefficienti.
5. le domande
pervenute oltre il termine di cui al comma 3 o carenti della
documentazione di cui al medesimo comma saranno dichiarate
inammissibili.
Articolo
3 (Palangari)
1. L'esercizio
della pesca del tonno con i palangari é consentito alle navi
iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Direzione
Generale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Saranno
iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente
le navi dotate di licenza di pesca (o attestazione provvisoria)
abilitante al sistema palangari e in corso di validità per le
quali l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca
e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma, entro il
termine perentorio del 30 settembre 2000.
3. Nella domanda
di cui al precedente comma l'armatore deve dichiarare di
esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca del tonno
con i palangari e di possedere l'attrezzatura necessaria a tale
esercizio. La domanda deve, inoltre, essere corredata da tutte
le dichiarazioni statistiche (copia
del mod.TR presentati alle Capitanerie di Porto competenti)
comprovanti
le catture di tonno effettuate negli anni 1995, 1996, 1997,
1998.
4. La quota
complessiva annualmente attribuita al sistema palangari per
tonni é ripartita tra le navi di cui al predetto elenco in
proporzione al valore medio delle catture registrate, per
ciascuna nave nelle dichiarazioni statistiche relative ai 2 anni
migliori sui quattro di riferimento, fatte salvo le unità
entrate in esercizio nell'anno 1998. Nessuna quota individuale
é attribuita nel caso in cui il valore medio delle catture dei
2 anni migliori risulti inferiore alle 2 tonnellate.
5. Le domande
pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della
documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate
inammissibili.
Articolo
4 (Catture accidentali)
1. Gli armatori
delle navi da pesca professionale, non rientranti negli elenchi
di cui ai precedenti articoli, che catturano accidentalmente
tonno rosso hanno obbligo di compilare e presentare il modello
TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle
premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo
decreto.
2. La cattura
annua accidentale di tonno non può superare i 750 chilogrammi
per nave
Articolo
5 (Pesca sportiva)
1. L'esercizio
della pesca sportiva del tonno é consentito esclusivamente ai
natanti iscritti in un apposito elenco presso la Direzione
Generale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Saranno
iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i
cui proprietari direttamente o per tramite delle Associazioni
Nazionali di pesca sportiva, presentino domanda
al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n.16 -
00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
3. La pesca
sportiva del tonno rosso, esercitata esclusivamente dalle navi
inserite nell'elenco di cui al comma 1, é consentita solo nel
periodo dal 1° maggio al 30 settembre.
4. Fermi restando
i divieti vigenti di commercializzazione del pescato e di
cattura di esemplari di tonno inferiori ai 6,4 chilogrammi, la
cattura massima settimanale consentita é pari ad un solo
esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell'elenco di cui
al comma 1.
Tale limite di cattura massima settimanale non si applica nelle
competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle
Associazioni Nazionali di pesca sportiva alla Direzione generale
della pesca e dell'acquacoltura.
5. I proprietari
delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare
ogni cattura di tonno compilando e presentando in Capitaneria il
modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle
premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo
decreto.
Articolo
6 (Divieti)
1. Tutte le altre
catture di tonno rosso non regolamentate dal presente decreto
sono vietate
Articolo
7 (Sanzioni)
1.
La mancata dichiarazione statistica di cattura del tonno rosso
attraverso il modello TR di cui al Decreto Ministeriale 14
gennaio 1999 é sanzionata con la sospensione dell'attività di
pesca per un periodo compreso tra 7 e 60 giorni. La durata della
sospensione é stabilita dall'Autorità Marittima competente, in
relazione all'entità dell'infrazione.
2. Tutti coloro
che superano la quota di cattura individuale loro assegnata sono
sanzionati con una riduzione, pari al 125 % della quantità
catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante, per
l'anno successivo.
3. Per i
pescatori sportivi la mancata dichiarazione statistica e/o il
superamento della quota di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 sono
sanzionati con la sospensione dell'attività di pesca secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7.
4. Per le catture
vietate si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Il presente
decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, lì 27
Luglio 2000 |