Pubblichiamo integralmente il decreto.
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2000,
con il quale sono stati delegati al Sottosegretario di Stato, Sen.
Nicola Fusillo, tutti gli affari rientranti nella competenza
dell’Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare;
VISTO l’articolo 77, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che
l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei
parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e
l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati
sentita la Conferenza unificata;
VISTO il verbale della riunione tenutasi il 19
aprile 2001 tra la Segreteria tecnica per le aree marine protette
e la Provincia di Crotone, in qualità di Ente gestore dell’area
marina protetta denominata “Capo Rizzuto”;
VISTA la definitiva proposta della Segreteria
tecnica per le aree protette marine per l’aggiornamento dell’area
marina protetta denominata “Capo Rizzuto”;
VISTO il parere espresso in data …….dalla
Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 77, comma 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
DECRETA
ART. 1
1. Il decreto interministeriale 27 dicembre
1991 di “Istituzione della riserva naturale marina denominata
Capo Rizzuto”, è integralmente sostituto dal presente decreto, che
ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.
ART. 2
1.
E’ istituita d’intesa con il Ministro
del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come
modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l’area marina protetta
denominata “Capo Rizzuto”.
ART. 3
1. Con riferimento alla cartografia allegata
al presente decreto, del quale costituisce parte integrante,
l’area marina protetta denominata “Capo Rizzuto” è delimitata
dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i
relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo.
Punto
Latitudine Longitudine
T1) 38° 58’.40N
017° 09’.90 E(in costa)
T)
38° 58’.60 N 017° 10’.90 E
U) 38° 57’.30
N 017° 11’.30 E
U1) 38° 56’.80
N 017° 09’.60 E
c) il tratto di mare
antistante Capo bianco, delimitato dalla congiungente i seguenti
punti:
Punto
Latitudine Longitudine
V)
38° 54’.95 N 017° 08’.18 E
W)
38° 54’.50 N 017° 08’.72 E
X)
38° 54’.07 N 017° 08’.18 E
Y)
38° 54’.50 N 017° 07’.60 E
3. In zona A, oltre a
quanto indicato al comma 1, sono vietati :
d)
la balneazione;
e)
le immersioni subacquee con o senza
autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
6;
f)
la navigazione e l’accesso con navi,
imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo
quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6;
g)
l’ancoraggio, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4;
h)
L’ormeggio, fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 4;
i)
La pesca subacquea.
Le
nuove mappe della zona
4. In zona A è invece
consentito l’accesso e la sosta alle unità di servizio con
compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai
programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi
esplicitamente determinati e autorizzati dall’Ente gestore
dell’area marina protetta.
5. Per quanto
attiene la zona A di Capo Colonna, la navigazione, l’accesso e la
sosta a natanti e imbarcazioni, disciplinate dall’Ente gestore ,
sono consentite la terza domenica di maggio di ogni anno, per
festività locale.
6. Per quanto attiene la zona A di Capo Cimiti
sono consentite le visite guidate anche subacquee senza
autorespiratore, autorizzate e disciplinate dall’Ente gestore,
sentita la Commissione di Riserva.
7. La zona B di
riserva generale, circostante le zone A di cui al comma 2, lettere
a), b) e c) del presente articolo, comprende il tratto di mare da
Capo Donato fino al limite est di Barco Vercilio, delimitato dalla
congiungente i seguenti punti:
Punto
Latitudine
Longitudine
A1) 39° 02’.45 N
017° 09’.40 E (in costa)
I) 39° 03’.62
N 017° 11’.50 E
L) 39° 01’.82
N 017° 12’.97 E
M) 38° 58’.78
N 017° 12’.98 E
N) 38° 56’.90
N 017° 11’.70 E
O) 38° 53’. 02
N 017 ° 07’.30 E
P) 38° 52’. 30
N 017° 02’.90 E
Q) 38° 54’.65
N 016° 58’.77 E
H1) 38° 55’.80
N 017° 00’.00 E (in costa)
8.
In zona B, oltre a quanto indicato al
comma 1 del presente articolo, sono vietati:
a)
la navigazione, fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettere
d) ed e), del presente articolo;
b)
l’ancoraggio, fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera
f), del presente articolo;
c)
l’ormeggio, fatto salvo quanto previsto
dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera g),del
presente articolo;
d)
la pesca professionale, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 9, lettera h) e i), del
presente articolo;
e)
la pesca sportiva, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 9, letteraj), del presente articolo;
f)
la pesca subacquea;
9.
In zona B, oltre a quanto indicato al
comma 4, del presente articolo, sono invece consentiti:
a)
la balneazione;
b)
le visite guidate subacquee,
disciplinate e contingentate dall’Ente gestore, compatibilmente
alle esigenze di tutela dei fondali, con l’ausilio dei centri
d’immersione subacquea aventi sede legale nei Comuni ricadenti
nell’area marina protetta;
c)
le immersioni subacquee con e senza
autorespiratore, che devono essere autorizzate e disciplinate
dall’Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;
d)
la navigazione a motore ai natanti e
alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16
giugno 1994, n. 378, disciplinata dall’Ente gestore, e comunque a
velocità non superiore a 5 nodi, nonché la navigazione a vela e a
remi;
Punto Latitudine
Longitudine
A1) 39°02’.45
N 017° 09’.40 E (in costa)
A) 39°04’.00
N 017° 12’.30 E
B) 39°01’.70
N 017° 13’.60 E
C) 38°58’.70
N 017° 13’.90 E
D) 38°56’.60
N 017° 12’.50 E
E) 38°52’.40
N 017° 07’.60 E
F) 38°51’.50
N 017° 02’.90 E
G) 38°52’.95
N 016° 59’.00 E
H) 38°53’.88
N 016° 58’.00 E
H1) 38°55’.80 N
017° 00’.00 E (in costa)
2.
I provvedimenti relativi
all’utilizzazione del demanio marittimo ricompreso all’interno
dell’area marina protetta denominata “Capo Rizzuto” sono adottati
dalle autorità preposte sulla base delle normative vigenti,
sentito l’Ente gestore della suddetta area marina protetta e
comunque nel pieno rispetto delle finalità delle misure e delle
discipline vigenti nell’area marina protetta
medesima.
ART.4
1.
Nell’ambito delle finalità di cui
all’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982,n.
2.
979, e
all’articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
l’area protetta “Capo Rizzuto” in particolare persegue:
a)
la protezione ambientale dell’area
marina interessata;
b)
la tutela e la valorizzazione delle
risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento
ittico;
c)
la diffusione e la divulgazione della
conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini e
costieri dell’area marina protetta e delle peculiari
caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d)
l’effettuazione di programmi di
carattere educativo per il miglioramento della cultura generale
nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
e)
la realizzazione di programmi di studio
e ricerca scientifica nei settori del’ecologia, della biologia
marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la
conoscenza sistematica dell’area;
f)
la promozione di uno sviluppo
socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell’area, anche privilegiando
attività tradizionali locali già presenti. Nell’ambito dell’azione
di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette
finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi
turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina
relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l’esercizio
delle attività dei servizi connessi e funzionali
all’area marina protetta e per i mezzi di
trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini
residenti nei Comuni ricadenti nell’area protetta marina.
ART.
5
1. All’interno dell’area marina protetta
denominata “Capo Rizzuto”, per come individuata e delimitata al
precedente articolo 3, sono vietate, fatto salvo quanto
esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di
tutela all’interno delle diverse zone, le attività che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente
oggetto della protezione e le finalità istituite dell’area marina
protetta medesima, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge
6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta,
il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che
possa costituire pericolo o turbamento
delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di
specie estranee;
b)
l’asportazione anche parziale ed il
danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e
minerali;
c)
l’alterazione con qualsiasi mezzo,
diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di
rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l’immissione di qualsiasi
sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le
caratteristiche dell’ambiente marino;
d)
l’introduzione di armi, esplosivi e di
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze
tossiche o inquinanti;
e)
le attività che possano comunque
arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei
programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
nell’area.
2. La zona A di riserva integrale
comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia
allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare
circostante Capo Colonne, delimitato dalla congiungente i seguenti
punti:
Punto Latitudine
Longitudine
R1) 39°01’.78
N 017° 11’.45 E (in costa)
R) 39°01’.78
N 017° 12’.70 E
S)
39°01’.11 N 017° 12’.70 E
S1) 39°01’.11
N 017° 12’.30 E (in costa)
b) il tratto di mare circostante
Capo Cimiti, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
e) la navigazione a motore,
autorizzata e disciplinata dall’Ente gestore alle unità nautiche
adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, e comunque
a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi
sede legale, alla data del 27 dicembre 1991, nei Comuni ricadenti
nell’area marina protetta;
f)
l’ancoraggio come disciplinato dall’Ente
gestore in zone appositamente individuate, , sentita la
Commissione di riserva, compatibilmente con l’esigenza di tutela
dei fondali particolarmente sensibili;
g)
l’ormeggio in zone individuate e
opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o
comunque disciplinati dall’Ente gestore, sentita la Commissione di
Riserva;
h)
la pesca professionale disciplinata
dall’Ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti
dall’art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli attrezzi
selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela
dell’area, riservata ai pescatori residenti alla data del 27
dicembre 1991 nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta,
nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della
legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni
alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa
data nel registro di ciascuna cooperativa;
i)
le attività di pescaturismo, autorizzate
e disciplinate dall’Ente gestore, con gli attrezzi della piccola
pesca previsti dal decreto del Ministero per le politiche agricole
e forestali n. 293 del 13 aprile 1999, riservate ai pescatori
professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina
protetta alla data del 27 dicembre 1991, nonché alle cooperative
di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n.
250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data del 27 dicembre
1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di
ciascuna cooperativa;
j)
la pesca sportiva solo con lenza e canna
da fermo; è altresì autorizzata, con le altre modalità, dall’Ente
gestore, previa individuazione delle tipologie consentite e per un
numero massimo di autorizzazione di giornaliere alla luce dei
carichi sopportabili dall’area marina protetta sentita la
Commissione di Riserva. In ogni caso, l’esercizio di pratiche di
pesca sportiva da barche in movimento dovrà avvenire entro il
limite di velocità massima consentito nella presente zona.
10.
La zona C, di riserva parziale,
comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro
dell’area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al
presente decreto, come delimitato al precedente art.3.
11.
In zona C, oltre a quanto indicato al
comma 1, sono vietati:
a)
la navigazione, fatto salvo quanto
previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo
b)
comma 12, lettera b), del presente
articolo;
c)
la pesca professionale, fatto salvo
quanto previsto dai precedente comma 9;
d)
la pesca sportiva fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 9;
e)
la pesca subacquea;
12. In
zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 9 del presente
articolo, sono consentiti:
a)
le immersioni subacquee;
b)
la navigazione a motore a natanti ed
imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno
1994 n. 378, disciplinata dall’Ente gestore e comunque a velocità
non superiore a 10 nodi, nonché la navigazione a remi e a vela;
c)
l’ancoraggio come disciplinato dall’Ente
gestore, in zone appositamente individuate, compatibilmente con
l’esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili,
sentita la Commissione di Riserva;
d)
l’ormeggio in zone individuate e
opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o
comunque disciplinati dall’Ente gestore, sentita la Commissione di
Riserva;
13. Le attività sopra elencate ai
commi 4, 9 e 12 sono provvisoriamente consentite e, laddove
previsto, disciplinate dall’Ente gestore fino all’entrata in
vigore del regolamento dell’area marina protetta di cui
all’articolo 8 del presente decreto.
ART. 6
1. La gestione dell’area marina
protetta denominata “Capo Rizzuto” resta affidata al soggetto a
suo tempo individuato sulla base della Convenzione stipulata in
data 21 maggio 1997 e approvata con DM 9 ottobre 1997.
ART. 7
1. La sorveglianza nell’area
marina protetta, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, come integrato dall’articolo 2, comma 17,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla competente
Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti
locali delegati nella gestione dell’area marina protetta.
ART. 8
1. Il regolamento dell’area
marina protetta, formulato entro centottanta giorni dall’Ente
gestore anche sulla base dell’esperienza condotta
nell’applicazione delle misure e delle eventuali relative
discipline provvisorie di cui al precedente articolo 5, commi 4, 9
e 12, sarà approvato dal Ministero dell’ambiente ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e dall’articolo 19, comma 5, della legge 6
dicembre 1991, n.394.
ART.
9
1. Le disposizioni del presente
decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità
indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni
scientifiche e di
ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento
dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Sen. Nicola Fusillo
Massimo Rotondaro
Soverato, 30
settembre 2002 |