MiPAF - Pesca e Acquacoltura
Decreto Ministeriale 23 aprile 2001
Oggetto: Misure di gestione della pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato "palangari".
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 105 del 8/5/2001

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2001, un massimale di 4.958 tonnellate;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995 e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Ritenuta opportuna una razionalizzazione delle misure di gestione della pesca del tonno rosso, con il sistema di cui al comma 12 dell'art. 11 del succitato d.m. 26 luglio 1995 denominato "palangari", al fine di rendere la disciplina di settore rispondente al quadro delle fattispecie concrete, emerso dai risultati istruttori ex decreto ministeriale 27 luglio 2000, nonché consona all'attuazione delle norme internazionali per la conservazione della specie garantendo un trasparente svolgimento dell'attività produttiva della flotta italiana;

Ritenuta necessaria la suddivisione in quote individuali, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2000, del TAC di 495,80 tonnellate attribuite al sistema palangari dal decreto ministeriale di pari data concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

DECRETA

Art. 1

  1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto "palangari" è pari a 495,80 tonnellate complessive.
  2. L'elenco delle unità esercitanti la pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato "palangari" è reso noto nell'allegato A al presente decreto.
  3. L'elenco è costituito dalle unità da pesca per le quali l'armatore abbia presentato la domanda, nei termini indicati dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, corredata da dichiarazioni statistiche - mod. TR - relative ai 2 anni migliori del quadriennio di riferimento e comprovanti un valore medio di catture non inferiore al quantitativo di 2 tonnellate di cui al medesimo decreto, articolo 3, comma 4, ivi richiamato integralmente.

Art. 2

  1. Nell' allegato A di cui all'articolo 1, in corrispondenza di ciascuna unità da pesca inclusa nell'elenco, è indicata la quota individuale di cattura per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del d.m. 27 luglio 2000, espressa in tonnellate e in corrispondenti termini percentuali.
  1. La percentuale individuale 2001 sarà applicata anche per la suddivisione della quota attribuita al sistema nella campagna di pesca 2002 e successive. Per la conferma della relativa quota individuale è necessaria la dimostrazione dell'utilizzo della quota 2001 attraverso i mod. TR e corrispondenti fatture di vendita. Ove da tali documenti risulti un totale di catture inferiore alla quota 2001 assegnata, la quota 2002 sarà proporzionalmente ridotta. Allo stesso modo si procederà per le campagne di pesca successive.
  1. Alle unità da pesca autorizzate al sistema "palangari", per le quali l'inserimento nella flotta tonniera era in giudizio amministrativo pendente alla data di entrata in vigore del d.m. 27 luglio 2000, sarà attribuita, in relazione all'eventuale riconoscimento della posizione giuridica vantata, una quota individuale per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del d.m. 27 luglio 2000 ed ascritta alla percentuale destinata alla voce UNCL.

Art. 3

  1. Nell' allegato B al presente decreto sono indicati gli estremi identificativi delle unità da pesca per le quali gli armatori hanno presentato la domanda richiesta dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, suddivisi per le seguenti categorie di motivazione di invalidità della domanda stessa:
  1. irricevibilità per decorso del termine stabilito dal d.m. 27 luglio 2000;
  2. carenza della documentazione di cui al comma 3 del precedente art. 1;
  3. mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato "palangari";
  4. carenza della dichiarazione, richiesta dall'art. 3 del d.m. 27 luglio 2000, di esercizio esclusivo o prevalente della pesca del tonno rosso con i "palangari".
  1. Gli armatori delle unità da pesca di cui al precedente comma possono, entro i 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4

  1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO


Allegato A

 

 

 

Quote di pesca del tonno rosso - Anno 2001
Sistema PALANGARI

N. ord.

NUMERO UE

QUOTA (Tonnellate)

1

365

3,62

2

4175

23,41

3

9565

7,15

4

11356

2,17

5

11507

2,17

6

11530

2,00

7

11533

2,17

8

13703

2,10

9

14280

3,60

10

15093

4,39

11

15860

13,13

12

15866

11,67

13

15871

17,61

14

15964

2,83

15

15984

11,27

16

16038

2,06

17

16090

25,36

18

16100

3,35

19

16103

8,54

20

16108

6,51

21

16112

2,12

22

16118

9,16

23

16130

7,03

24

16137

5,03

25

16144

3,65

26

16145

2,71

27

16149

7,50

28

16154

4,67

29

16157

8,71

30

16160

7,47

31

16161

6,96

32

16174

8,15

33

16185

7,93

34

16186

6,10

35

16193

11,47

36

16195

1,98

37

16198

2,29

38

16199

5,15

39

16202

7,02

40

16212

10,52

41

16214

17,19

42

17063

37,99

43

17064

30,20

44

17598

4,09

45

17858

29,17

46

17865

16,94

47

18258

14,42

48

18289

3,21

49

18440

3,09

50

18697

5,52

51

19388

6,53

52

19474

2,70

53

19858

2,65

54

19860

9,68

55

23115

3,37

56

23588

2,99

57

24600

2,98

58

24638

2,36

59

24647

2,31

60

24835

6,17

61

24897

2,59

62

24971

3,00

63

24996

2,94

64

25023

3,00

 

 

 

Totali

 

495,80


Allegato B

a) Elenco navi escluse per irrecivibilità della domanda
per decorso del termine stabilito dal D.M. 27 luglio 2000

NUMERO UE

1073
3073
3147
3419
8024
8801
14256
17880
18054
18335
19251
19458

 

b) Elenco navi escluse per carenza della documentazione
di cui al comma 2 dell' Art. 1

NUMERO UE

3100
3128
3136
3191
3232
3247
3256
3257
3258
3264
3281
3284
3302
3304
3308
3309
3316
3325
3338
3341

NUMERO UE

3342
3344
3351
3354
3355
3357
3358
3359
3360
3362
3410
3414
3418
3420
3485
3491
3492
3838
4831
4833
4835
4836
4837
4838
4846
4848
4855
4865
4871
4887
4890
4906
4910
4916
4917
4935
4954
5464
5678
5685
5692
5706
5708
5709
5726
5754

NUMERO UE

5762
5790
5798
5814
5834
5853
5854
5862
5864
5870
5882
5894
5937
5952
6044
6108
6186
6188
6285
6294
6302
6309
6315
6326
6332
6333
6336
6337
6341
6342
6351
8056
8117
8647
8720
8830
8908
8932
8934
8938
8943
8946
8980
8982
9049
9088

NUMERO UE

9114
9123
9124
9125
9128
9131
9138
9139
9140
9143
9144
9157
9161
9162
9163
9166
9167
9168
9170
9171
9173
9176
9177
9184
9185
9190
9192
9193
9205
9206
9208
9209
9211
9213
9215
9217
9218
9220
9223
9224
9225
9226
9228
9229
9231
9239

NUMERO UE

9240
9242
9245
9246
9247
9248
9250
9251
9253
9254
9262
9265
9266
9268
9270
9271
9272
9273
9274
9276
9278
9279
9282
9283
9284
9285
9287
9291
9294
9296
9297
9299
9300
9301
9302
9322
9379
9388
9437
9475
9515
9525
9544
9630
10212
11319

NUMERO UE

11498
11499
11517
11519
11529
11531
11532
11534
12386
12401
12456
12488
12557
12594
12596
12796
13646
13769
14438
14839
14919
14998
15007
15009
15028
15031
15047
15058
15083
15101
15155
15184
15512
15857
15872
15970
15971
15987
16007
16021
16047
16052
16085
16088
16115
16123

NUMERO UE

16142
16150
16169
16176
16194
16227
16309
16594
17298
17307
17335
17338
17340
17345
17460
17462
17463
17464
17468
17474
17476
17478
17484
17485
17487
17509
17542
17553
17605
17653
17654
17655
17656
17715
17733
17753
17791
17792
17941
17943
18003
18005
18059
18071
18107
18122

NUMERO UE

18257
18355
18427
18441
18443
18524
18615
18627
18643
18780
18864
19119
19143
19183
19369
19391
19460
19549
19690
19803
20274
22181
22478
22504
22752
22825
23002
23255
23306

 

c) Elenco navi escluse per mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato "Palangari"

NUMERO UE

8647
9268
9291
17509
17542
24734

 

d) Elenco navi escluse per carenza della dichiarazione, richiesta dall'art. 3 del d.m. 27 luglio 2000, di esercizio esclusivo o prevalente della pesca del tonno rosso con i "Palangari"

NUMERO UE

3257
5882
6044
8943
8946
9208
9379
9475
9525
9544
9630
12557
14919
15007
15184
16007
16047
22825