MiPAF Pesca e Acquacoltura
Decreto Ministeriale 23 aprile
2001
Oggetto: Ripartizione quota nazionale di cattura del tonno rosso tra
sistemi di pesca.
Estremi di
pubblicazione: G.U. n. 106 del 9/5/2001
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale θ stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale θ stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2001, il massimale di 4.958 tonnellate;
Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nellanno 1999 e nellanno 2000;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso;
Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4.958 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso secondo una ripartizione che, in linea con la distribuzione percentuale delle annualitΰ precedenti, tenga altresμ conto delle risultanze statistiche sul contributo di ciascun segmento al prelievo totale di tonno rosso nellanno 2000;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;
DECRETA
Art. 1
Palangaro (LL) . 10,0 % .. 495,80
Circuizione (PS) 77,0 % .. 3.817,66
Pesca sportiva (SPOR) . 3,5 % .. 173,53
Tonnara fisse (TRAP) .. 4,5 % .. 223,11
UNCL 5,0 % . 247,90
100,0 % 4.958,00
Il presente decreto verrΰ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO